Accusato di aver versato al Monte dei Pachi di Siena - Ag. di Melito di P.S. - in data 21/01/2013 Venti -20€ - falsi. (la foto-20€-è stata una ulteriore fregatura).
Venivo condannato, a mia insaputa, d'ufficio e quindi senza processo, ad una multa i € 1000,00.
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Il P.M della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nella persona di dott.ssa Sara Amerio, in sost. del Procuratore della Repubblica, individuandomi come autore
"Del
reato di cui all’art. 457 c.p., perché spendeva o metteva altrimenti in circolazione una banconota da € 20,00 contraffatta, recante numero di serie M01520021542 da lui ricevuta in buona fede –in Melito di P.S. commesso il 21/01/2013.
Considerato che, allo stato, non si rendono necessarie ulteriori indagini, essendo provata con sufficiente certezza la penale responsabilità in
ordine ai fatti di cui all’imputazione, sulla base degli atti di indagine svolti;
Considerato
che, in relazione alle circostanze del fatto-reato, si possa applicare soltanto la pena pecuniaria, anche in sostituzione di pena detentiva ex art. 53 L. 689/1981.
Ritenuto che la pena da infliggersi possa essere così determinata:
- con la somma in euro 1.000,00 di multa"
in data 31/01/2013, chiedeva al GIP: "di emettere nei
confronti del sopra indicato imputato, in ordine alla formulata imputazione, decreto penale di condanna alla pena sopra indicata".
Il GIP, giudice indagini preliminari, nella persona del Dott. Antonio Scortecci, come di rito in quasi i Tribunali, copia e incolla la richiesta del PM e, in data
31/08/2016, emette la sentenza:
"condanna AZZARA’ Rosario, per il reato ascrittogli, alla pena di euro 1000,00 di multa; pena sospesa".
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Ovviamente
ho invitato il mio legale di fiducia, Avv. Giancarlo Liberati, di proporre ricorso ma non tanto per le 1000,00 € di multa, avrei potuto pagarla e non perdere del tempo che
ne è valso di più, ma per dimostrare che nessun reato (presunto o vero) può essere addebitato a chicchessia senza aver avuto il modo di ascoltare colui che viene indicato come "imputato";
dimostrare anche la leggerezza e superficialità da parte degli organi investigativi e confutare la presuntuosa espressione del PM e del GIP " essendo provata con sufficiente certezza la penale responsabilità".
All'ultima udienza, 1/06/2021, difronte al Giudice monocratico, Dott.ssa Maria Isabella Celeste, dopo aver rifiutato la prescrizione del presunto reato, datato
21/01/2013, rispondo a tutte le domande che mi sono state rivolte dal Giudice, dal P.M. e ovviamente dal mio
Legale difensore.
Allo stesso tempo ho depositato delle memorie scritte, che qui, in altra pagina, pubblico per intero.
Il dibattimento si è concluso con intervento del PM e del Legale che il Giudice riporta nella sentenza:
"Il P.M. chiedeva l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato;
la Difesa dell’imputato conformemente al P.M."
IL GIUDICE
"Visto
l’art.530 C.p.p. Assolve l’imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste".
* Fatto avvenuto il 21/01/2013
* Richiesta di emissione di decreto penale di
condanna – 31/01/2013 – Proc.re dott.ssa Sara Amerio
* Decreto Penale di Condanna 31/08/2016 – Giudice dott. Antonio
Scortecci
* Mie memorie - Udienza Finale 01/06/2021
*
ASSOLUZIONE_Sentenza n. 1542/2021 del 01.06.2021 – Giudice
* Risarcimento del danno riconosciuto ad R. Azzarà
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