Le critiche alla Magistratura, in particolare a quella inquirente reggina, ci stanno tutte


Per forza ci vuole un colpevole e se per caso è uno di loro o della loro cricca fanno di tutto per trovarlo all’esterno della loro cerchia, al primo che passa!

Ecco i fatti, dove si sono svolti e gli autori
Luogo
: ambiente ex Liquichimica poi SIPI– Saline Joniche…Montebello J (RC) a seguito di una segnalazione-denuncia di Ancadir (associazione ambientalista di Lazzaro -Motta San Giovanni) resa pubblica dalla stampa e di un servizio televisivo “Striscia la notizia” sullo stato di abbandono di tutta l’area industriale e sulla presenza di rifiuti, interviene il Comune di Montebello Jonico ed emette una Ordinanza (n. 11 datata 28/02/2014) indirizzata “
alla Società Sipi, nonché all’Avv. Tripepi Riccardo, che ha partecipato al sopralluogo del 25 febbraio 2014, nella qualità di custode giudiziario nella procedura esecutiva immobiliare [omissis], di provvedere a sue spese e cura, entro il termine di 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento:
- alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati sul terreno della predetta società SIPI
[omissis]

-   al ripristino dello stato dei luoghi

-   di comunicare al Comune l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo”-

I Commissari Prefettizi da buoni amministratori dispongono, nell’ordinanza,
1) che, nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà come per legge, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 255 comma 3 del D.Lgs. 152/2006; (1)
2) che gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l’esecuzione del presente atto;
3) che il presente atto è notificato al soggetto interessato
(n.d.r.: Sipi e Custode Giudiziario)


I Commissari Prefettizi, come ogni atto amministrativo, rendono noto  che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 al TAR oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
La SIPI ignora totalmente l’ordinanza mentre il Custode Giudiziario non ricorre al Tar, come avrebbe dovuto secondo la Legge, ma si rivolge al Giudice dell’Esecuzione che gli ha conferito l’incarico.

Che fa il  Giudice dell’Esecuzione (allora titolare dell'area)? Scrive, in data12/03/2014, al Comune che ha emesso l’Ordinanza e al “collega” PM che ha l’incarico delle indagini, asserendo, quasi come un rimprovero ai Commissari Prefettizi, che (testualmente) “contrariamente a quanto avventatamente ordinato nell’ordinanza n. 11 del 28/02/2014, non rientra in alcun modo nei compiti del custode ed in ogni caso nei compiti del custode ed  in ogni caso nella competenza della procedura provvedere a proprie spese (??) alla bonifica del terreno [……] Il magistrato, Giudice Esecutore, cerca, usando il condizionale,  di allontanare le proprie e quelle del Custode Giudiziario responsabilità e doveri, si esprime così:  a)  dagli accertamenti espletati dal ctu non parrebbe che tali “rifiuti” ricadono nel terreno figurato; b) in questi casi l’attività custodiale deve limitarsi alla segnalazione della presenza di “rifiuti” alle autorità competenti e al proprietario del sito (che è, secondo me, lo stesso G.E. essendo il precedente proprietario espropriato di ogni diritto), perché possano adottare e assumere le determinazioni di rispettive competenze” . (vedi allegato n. 2016_07_05_Nota_G.E.-9 )

Praticamente la violazione, la mancata esecuzione dell’Ordinanza di “rimozione rifiuti e di ripristino dei luoghi”, è avvenuta nel 2014.
L’Ased srl ha comprato e venuta in possesso di quell’area il 18/03/2016 (vedi 2016_03_18_Nota_Custode_CONSEGNA)   

Ma la Procura cerca un imputato qualsiasi, fuori dai ranghi, e lo individua: Rosario Azzarà.
Pertanto, la procedura penale fa il suo corso e in data 05/07/2016 il Custode Giudiziario relaziona (vedi allegati “2016_07_05_Nota_Custode_Tripepi-1”; “2016_07_05_Nota_Custode_Tripepi-2”; 2016_07_05_Nota_Custode_Tripepi-3), con dettagli al suo Giudice dell’Esecuzione (carteggio inviato dopo al PM), i fatti e le date.
Praticamente discolpando, per data dell’evento, me.
Ma il PM, dott. Nunzio DE SALVO, della Procura della Repubblica – presso il Tribunale di Reggio Calabria,  non sente da un orecchio (forse d atutte e due) e insiste sulla mia colpevolezza tanto da mandarmi a processo.

Fino a sabato 30/01/21 ore 10,35, data di ricezione della busta verde contenente “AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI” (allegato 2021-01-30_1-Avviso_Conclusioni_Indagini), ero totalmente all’oscuro dei fatti e dell’Ordinanza emessa dai Commissari Prefettizi del Comune di Montebello J. il 28/02/2014.

Il sopracitato P.M. mi accusa, dopo aver cambiando l’art. di legge citato nell’ordinanza (*) (,  di Delitto p.e p. dall’art. 452 terdecis [terdecies: nda} c.p, poiché, quale legale rappresentante della società “ASED srl” società proprietaria dell’unità immobiliare sita nel Comune di Montebello Jonico contrada S. Elia di cui l foglio di mappa n. 67, particella n.49, essendovi obbligato per ordine dell’Autorità (ordinanza [[NDA:vedi allegata 2014-12-28-1-Ordinanza e 2014-12-28-2-Ordinanza]]  per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti depositati in modo incrollato sul terreno distinto catastalmente con il Foglio n.67, part.49), non provvedeva alla bonifica, al recupero ed al ripristino del sito suddetto.
Montebello Jonico in data anteriore e prossima al 09.03.2017”  (**)

Premesso che dal 07/12/2016 fino al 17/03/2020 sono stato privato, tra carcere e arresti domiciliari, della mia libertà. Pertanto, volendo commettere un reato sarei stato costretto a violare un altro: evasione (art. 385 del codice penale).


E va bene, dopo anni di faticose attese per l’inizio delle udienze e andirivieni dal Tribunale di Reggio Cal. e speso tanti soldi per legali e carburante, il 14/10/2024, giorno del mio compleanno, a seguito mio interrogatorio e dell’ eccezionale arringa finale dal melitese Avv. Luciano Orlando, supportata anche dalla documentazione presentata dallo stesso, il Giudice monocratico-Sez. Penale- emette la seguente sentenza: Visto l’art. 530 comma II cpp assolve Azzarà Rosario dal reato ascritto perché il fatto non sussiste .

ASSOLTO si ma non soddisfatto perché il reato sussisteva (mancata esecuzione di una ordinanza comunale) e i colpevoli erano dentro il carteggio del P.M.  
P.M. che sfogliava continuamente un mare disordinato di documenti, che non mi ha fatto nessuna domanda ma ha chiesto la mia condanna ad anni ...... di carcere e ad una multa di € ..........
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(*)   D.lgs 152/2006- art. 255. Abbandono di rifiuti, comma 3: Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3
 

(**)   Codice Penale-art. 452 terdecies. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.